Per gli utenti del Comune di Firenze in stato di disagio economico e sociale sono riconosciute le seguenti agevolazioni tariffarie:
a) abitazioni non di lusso (escluso cat. A1, A8 e A9) utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto unico produttore di reddito, si trovi all’inizio dell’anno di riferimento in stato di cassa-integrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato almeno per sei mesi nell’anno precedente: (agevolazione 50% tariffa);
b) abitazione non di lusso (escluso cat. A1, A8 e A9), sia essa in proprietà od usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale, occupata da singolo pensionato con reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore al minimo INPS con riferimento all’anno precedente a quello della domanda.L’interessato non dovrà avere altri redditi oltre quello dell’immobile. Il contribuente inoltre, non dovrà essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale: (agevolazione 50% tariffa);
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE: Le agevolazioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella
dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
La modulistica è reperibile nella sezione modelli del Comune di Firenze e dovrà essere presentata all’Ufficio TARI con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta agli URP del Comune di Firenze;
- allo Sportello Punto Alia di via Nigetti 18 , Firenze aperto al pubblico da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30;
- spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a Alia Servizi Ambientali S.p.A– Ufficio TARI Via Baccio da Montelupo n. 52 – 50142 Firenze;
- da P.E.C. (posta elettronica certificata) a: tariffa.comune.fi@pec.aliaserviziambientali.it
- via MAIL a: Tariffa.contratto@aliaserviziambientali.it
VERIFICHE E CONTROLLI: Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell’agevolazione, l’emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.